Nessuna sanzione per l'Udinese dopo che i suoi sostenitori hanno introdotto nello stadio ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico in occasione della gara contro l'Atalanta.

A deliberarlo è il Giudice Sportivo, nel consueto comunicato nel quale vengono decretate eventuali sanzioni alle società e ufficializzate le ammonizioni della giornata di campionato. Questo quanto deliberato: 

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."

Sezione: Notizie / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 16:15
Autore: Jessy Specogna
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